Asseverazione PEF

Asseverazione Piano Economico Finanziario (PEF)

Siamo un gruppo di commercialisti ed esperti contabili focalizzati nell’Asseverazione Pef (Piano Economico Finanziario)  in tutte le circostanze previste a norma di legge. Nello specifico, il Codice degli Appalti (art. 183, comma 9 D.lgs 50/2016), dispone che all’impresa privata che intenda proporre alla Pubblica Amministrazione un’offerta per la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità mediante l’istituto della finanza di progetto (project financing), sia richiesta la presentazione, tra i vari documenti facenti parte dell’offerta, anche di un business plan che sia asseverato da una banca o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966.

Redatto il piano di fattibilità dell’operazione di finanza di progetto l’impresa provvederà ad esporre le componenti numerarie del progetto.  Mediante l’elaborazione di un business plan si darà conto della convenienza economica, sia per la Pubblica Amministrazione che per l’impresa privata, a realizzare l’investimento.

L’asseveratore del pef dovrà verificare la coerenza di tutti i dati forniti: investimenti, finanziamenti, ricavi, costi, entrate e uscite monetarie e altro (secondo le indicazioni di quanto stabilito dalla circolare ABI n°32/2009 e s.m.i.).

Schema Asseverazione Pef

L’Asseverazione Pef è una dichiarazione con la quale si attesta:

  • la coerenza e l’equilibrio del piano economico-finanziario e degli elementi che lo compongono;
  • la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio;
  • la possibilità di realizzare l’opera pubblica con il ricorso al capitale privato.

La normativa in tema di partenariato pubblico privato (PPP) in merito è molto rigida e prevede solo alcuni soggetti abilitati per il rilascio di tale Asseverazione Pef. E’ bene dunque non lasciare tale documento al caso e affidarsi esclusivamente ad istituti di credito o società di revisione abilitate, per evitare così ricorsi od impugnazioni da parte di terzi che possono compromettere l’esito di gara. Si ricorda infatti che per tale tipo di vizio non è previsto il ricorso al soccorso istruttorio (cfr. sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 giugno 2013 n. 713; T.A.R. Liguria sez. II, 17 aprile 2009 n. 772).

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